Specifiche tecniche
operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio
(di cui all’Allegato A del
DM 55/2013)
[ver. 1.2]
INTRODUZIONE
Il presente documento descrive
le regole tecniche
relative alle soluzioni
informatiche da utilizzare per l’emissione
delle fatture di cui all’articolo
1, comma
213, lettera b), della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché della fatture di cui
all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 127/2015.
La fattura elettronica è intesa
come un documento
informatico non contenente
codice eseguibile né
macroistruzioni; su di esso può essere apposta:
- firma digitale (obbligatoria
nei casi di fattura destinata
ad una Pubblica
Amministrazione) che garantisce autenticità dell’origine e integrità del
contenuto;
- firma XAdES con certificato
di firma CA Agenzia delle Entrate (il cosiddetto
“sigillo” apposto dal sistema “Fatture
e Corrispettivi”), che garantisce la sola
integrità del contenuto
(ammesso nei soli casi di fattura destinata a privati).
Per quanto attiene al contenuto
informativo della fattura, il DPR 633 del 26 ottobre
1972 e successive modifiche ed
integrazioni riporta le
informazioni obbligatorie in
quanto rilevanti ai fini
fiscali. In particolare le informazioni riguardano:
- data di emissione;
- numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale,
nome e cognome, residenza o
domicilio dei soggetti fra cui
è effettuata l'operazione (cedente/prestatore
e
cessionario/committente)
e dell’eventuale rappresentante fiscale, nonché
ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente (o numero di identificazione
IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento per i soggetti stabiliti in
altro
Stato membro dell’UE) oppure numero di codice fiscale se non agisce
nell’esercizio di impresa,
arte o professione;
- natura, qualità e quantità dei beni
e dei servizi formanti
oggetto
dell'operazione;
- corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di
cui all'art. 15, primo
comma, n. 2;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di
sconto, premio o abbuono;